Art. 22
Contributi una tantum a Comuni per il completamento
di opere pubbliche già finanziate
(programmi 1.1.2. e 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall'
articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall'
articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente al completamento di opere già finanziate, è autorizzata, in deroga all'
articolo 50, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito alla Rubrica n. 12 - Programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2328 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Contributi una tantum ai Comuni per opere igienico- sanitarie già finanziate >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 14 - programma 1.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.2. - Sezione VIII - il capitolo 3330 (2.1.232.3.08.27) con la denominazione: << Contributo una tantum per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1994.