Art. 20
Opere idraulico-forestali.
Revoca di interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 1.3.2.)
1. È revocata la spesa di complessive lire 2.000 milioni per l'anno 1994, come rideterminata per la quota di lire 1.000 milioni dall'
articolo 92, comma 10, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni dall'
articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, per l'anno 1994, è revocato nella misura di lire 2.000 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.