﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 giugno 1994

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli  interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici  del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n.  75, in materia di edilizia residenziale pubblica.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   Non  si  fa luogo alla dichiarazione di  decadenza dai  contributi  previsti dalla legge  regionale  20  giugno 1977,  n.  30,  qualora, successivamente alla  scadenza  dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale  Straordinaria, prima dell'entrata in vigore  della presente   legge,  abbiano  dato  corso  all'esecuzione   di interventi  connessi  con  la riparazione  dell'immobile  ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n.   30/77,  come  inserito  dall'articolo  14  della  legge regionale  24  aprile 1978, n.  25, e integrato dall'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   Nei  casi  di  cui  al comma  1,  i  provvedimenti dichiarativi  della  decadenza  dai  benefici  contributivi, eventualmente  assunti anteriormente all'entrata  in  vigore della  presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale  18  ottobre 1990, n.  50, sono annullati  e,  per l'effetto,  le somme eventualmente versate dagli interessati sono  loro  restituite su domanda da presentarsi  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Nei  casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito  dai benefici, entro il nuovo termine  fissato  da apposito  provvedimento  del Comune, emesso  successivamente all'ultimazione  dell'intervento  indicato   al   comma   1, comporta  la  decadenza di diritto dal contributo  ai  sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre  1990,  n. 50.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  fanno  carico  al capitolo  8624  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.</p></p></body></html>