1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'
articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla
legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'
articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima
legge regionale n. 30/77.