Legge regionale 07 giugno 1994, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 9
 
1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30/77.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.