1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge i cui beneficiari abbiano, a seguito di domanda, ottenuto l'incremento dei parametri di cui all'articolo 2 del DPGR n. 066/Pres. del 26 gennaio 1978, dopo la concessione dei contributi di cui al Titolo III, Capi I e II, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.