Art. 5
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.