Legge regionale 07 giugno 1994, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 12
 
1. All'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dopo le parole << con autorizzazione edilizia provvisoria >>, sono aggiunte le parole << ovvero con concessione edilizia >>.
2. Nei casi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dal comma 1, i provvedimenti di diniego eventualmente adottati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le domande relative vengono riesaminate ai fini della concessione del contributo.