Art. 10
1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale Straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del
terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'
articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nei casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito dai benefici, entro il nuovo termine fissato da apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente all'ultimazione dell'intervento indicato al comma 1, comporta la decadenza di diritto dal contributo ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.