Art. 12
1. Le variazioni di bilancio disposte nel periodo di esercizio provvisorio ai sensi dell'
articolo 1, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 1994, n. 2, sono confermate e comportano la conseguente modifica degli stati di previsione dell'entrata (tabelle A e A/1) e della spesa (tabelle B e B/1), nonché degli elenchi annessi alla presente legge interessati dalle predette variazioni.
2. La numerazione delle Rubriche di spesa indicate nei decreti con i quali sono disposte le variazioni di bilancio di cui al comma 1, sulla base della numerazione prevista nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, assume la nuova numerazione prevista dal bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 secondo l'elenco di corrispondenza annesso alla presente legge (Elenco C).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .