Art. 10 bis
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al maggior fabbisogno del Servizio sanitario regionale per l'anno 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1995 un mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo sino alla concorrenza di lire 50.000 milioni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 21/1994