Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
TITOLO IX
 AUTORIZZAZIONI E RIDETERMINAZIONI DI SPESA
PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19
COME PROROGATA CON IL DL 28 DICEMBRE 1993, N. 542
- LEGGE FINANZIARIA 1994 -
CAPO I
Art. 159
 Partecipazioni alla << Finest SpA >>
ed al << Centro di servizi e di documentazione >>
(programma 3.5.1.)
1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 96, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotta di lire 2.700 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 97, comma 2, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 300 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
2 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
3 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera gg), L. R. 10/2012
CAPO II
 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI
EX
ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 19/1991,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL'ART. 50 DELLO STATUTO
DI AUTONOMIA SPECIALE
Art. 160
 Opere e interventi nel settore forestale
(programma 1.3.2.)
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2941 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo o piano particolaregiato dell' ambito di tutela ambientale addottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 161
 Opere e interventi in agricoltura
(programmi 3.1.1., 3.1.7.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 164
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 12, comma 15, L. R. 13/2000
7 Ripristinate parole al comma 1bis ad opera dell'art. 7, comma 33, L.R. 23/2001.
Art. 165
 Rideterminazioni e revoche di spese
(programmi 0.5.1., 0.7.1., 3.5.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.,
2.5.3., 3.3.1., 3.3.2. e 3.4.4.)
1. La spesa di lire 50 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 26, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 31 milioni per l'anno 1994, e lire 19 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. La quota di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 23, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 32, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 63 milioni per l'anno 1994, e lire 37 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 126 milioni per l'anno 1994, e lire 74 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, con l'articolo 21, comma 29, della legge regionale n. 50/1993, viene suddivisa in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994, e lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per il 1994, autorizzata dall'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è rideterminata in ragione di lire 6.296 milioni per il 1994 e di lire 3.704 milioni per il 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 47/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.259 milioni per l'anno 1994 e di lire 741 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. La spesa di lire 2.450 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale, n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.543 milioni per l'anno 1994 e di lire 907 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 1.889 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.111 milioni per l'anno 1996, fermo restano il relativo onere residuo a carico del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. La spesa di lire 250 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 17, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 157 milioni per l'anno 1994 e di lire 93 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. La spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 315 milioni per l'anno 1994 e di lire 185 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. La spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 19, comma 10, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 7302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. È revocata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
15. È revocata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 20, comma 12, della legge regionale n. 50/1993, a carico del capitolo 7363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
16. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. La spesa di lire 400 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 21, comma 20, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 252 milioni per l'anno 1994 e di lire 148 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
19. La spesa di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 13, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 189 milioni per l'anno 1994 e di lire 111 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
20. La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1994, dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 944 milioni per l'anno 1994 e di lire 556 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
21. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, autorizzata dall'articolo 21, comma 7, della legge regionale n. 50/1993, è rideterminata in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1994 e di lire 370 milioni per l'anno 1996, fermo restando il relativo onere residuo a carico del capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 166
 Copertura finanziaria
2. Corrispondentemente alle rimodulazioni e revoche di spesa disposte con l'articolo 165 e, parallelamente, alle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 162, limitatamente alla quota di lire 300 milioni, e 164, limitatamente alle quote per gli anni dal 1994 al 1996, è prevista la rimodulazione dell'entrata nella misura complessiva di lire 10.000 milioni dall'anno 1994 all'anno 1996, assegnata dallo Stato ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 541 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. La quota di spesa autorizzata per l'anno 1997 con l'articolo 164 trova corrispondenza nell'attribuzione da parte dello Stato di pari importo per il medesimo anno, ai sensi e per le finalità delle disposizioni statali indicate al comma 1. L'entrata e la spesa correlate fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per l'anno medesimo.
CAPO III


( ABROGATO )

Note:
1 Comma 19 abrogato da art. 15, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2 Comma 20 abrogato da art. 15, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001