Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 130
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7 Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 136
 Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 45, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 137
 Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 3.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.