Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 109
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 18/1965 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
10. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 9 e 10 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 110
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 19/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere di lire 9.700 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 111
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 117
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE
n. 2081/1993 nel settore agricolo
(programma 3.1.2.)
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
5. L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 118
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 16/1967 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 810 milioni, suddivisa in ragione di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 810 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 2.010 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6746 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 174, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 I comunicati relativi all' esame dei commi 5, 11 e 13 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
3 Il comunicato relativo all' esame del comma 5 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 121
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 79/1981 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8 Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 123
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 645 milioni, suddivisa in ragione di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1985 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni, suddivisa in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/1992 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 124
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f), della legge n. 185/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 388 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 388 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
8. L'onere complessivo di lire 1.164 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 6 ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del comma 1 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 125
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
9. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 126
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 580 milioni per l'anno 1994 e di lire 280 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.140 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 174, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 113, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010