Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
TITOLO VIII
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 109
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dal RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 18/1965 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
10. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 9 e 10 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 110
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale n. 19/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere di lire 9.700 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 111
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
Art. 117
 Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento CEE
n. 2081/1993 nel settore agricolo
(programma 3.1.2.)
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
5. L'onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 6414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 118
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.600 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 16/1967 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 810 milioni, suddivisa in ragione di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 810 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui alla legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Il predetto onere complessivo di lire 2.010 milioni fa carico al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6746 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 174, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 I comunicati relativi all' esame dei commi 5, 11 e 13 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
3 Il comunicato relativo all' esame del comma 5 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 120

( ABROGATO )

Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 121
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994, e di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
7. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13/1988 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.570 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.570 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 2.570 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 79/1981 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 I comunicati relativi all' esame dei commi 7, 11 e 21 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea sono stati pubblicati sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8 Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9 Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 123
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 90 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 645 milioni, suddivisa in ragione di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 645 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 45/1985 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 milioni, suddivisa in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 18 milioni fa carico al capitolo 6597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/1992 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
11. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del comma 9 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.
2 Il comunicato relativo all' esame dei commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 124
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 700 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
3. L'onere complessivo di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f), della legge n. 185/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 388 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 388 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
8. L'onere complessivo di lire 1.164 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge n. 185/1992, per le finalità indicate al comma 6 ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del comma 1 del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.
Art. 125
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 è autorizzato nell'anno 1994 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998.
9. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 126
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.140 milioni, suddivisa in ragione di lire 580 milioni per l'anno 1994 e di lire 280 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.140 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 6794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1994 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
7. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 6795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 174, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 113, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
E DELLE PARTECIPAZIONI REGIONALI
Art. 130
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
5. In via transitoria e per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domande di finanziamento le imprese che hanno iniziato investimenti dopo l'1 gennaio 1992. Tra queste hanno priorità le istanze riguardanti riattivazioni di impianti industriali inattivi o rilevati da procedure concorsuali.
6. Al fine di adeguare gli oneri delle imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 a quelli sostenuti dalle imprese che accedono ai benefici previsti dalla legge regionale n. 25/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, relativamente alle rate di mutuo scadute dalla data di stipula del contratto di finanziamento al 31 dicembre 1993, a corrispondere al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, per la successiva retrocessione, per le quote spettanti, ai mutuatari, un contributo forfetario per ridurre di quattro punti percentuali gli interessi corrisposti nel periodo sopraindicato.
7. Le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 6 sono stabilite nella convenzione di cui al comma 3, regolante l'utilizzo della provvista mista.
8. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 51.150 milioni, suddivisa in ragione di lire 31.950 milioni per l'anno 1994, lire 8.300 milioni per l'anno 1995 e lire 10.900 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 51.150 milioni fa carico al capitolo 1595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.400 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 5.400 milioni fa carico al capitolo 1597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 15, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 13, L. R. 13/2000
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000
6 Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
7 Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 32, L. R. 23/2001
9 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 23/2002
Art. 136
 Nuove tecniche di gestione aziendale, attività promozionale
e di penetrazione commerciale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata relativamente all'anno 1994 dall'articolo 72, comma 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 e, relativamente all'anno 1995, autorizzata per lire 200 milioni dall'articolo 53 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e rideterminata per l'anno medesimo per 300 milioni con l'articolo 101, comma 1, della predetta legge regionale n. 1/1993, è ridotta dell'importo complessivo di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Per le finalità previste dall'articolo 45, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. È revocata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. La spesa di lire 350 milioni autorizzata per l'anno 1994 con l'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
10. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 73 della legge regionale n. 4/1992, e rideterminata per la quota di lire 500 milioni relativa all'anno 1995 con l'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 137
 Agevolazioni alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
2. La spesa complessiva di lire 6.400 milioni, rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 3.400 milioni per l'anno 1995, dall'articolo 101, comma 7, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1994 e revocata per l'anno 1995, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Sono revocati il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999, dall'articolo 61 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2000, dall'articolo 52 della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, 3.000 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 7359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 142

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Comma 6 ter aggiunto da art. 59, comma 17, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 26, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 126, L. R. 4/2001
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 127, L. R. 4/2001
6 Parole sostituite al comma 6 ter da art. 7, comma 128, L. R. 4/2001
7 Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera a), L. R. 24/2009
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
10 Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.
Art. 143

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 144

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 145

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 146

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 147

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 148

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 149
 Interventi a favore della cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera b), e comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Il predetto onere di lire 80 milioni fa carico al capitolo 8089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1994, specificatamente diretto all'attuazione dei servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative.
6. Il finanziamento può essere erogato anticipatamente ed in un'unica soluzione. Il Consorzio deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, unitamente ad una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l' anno 1994.
9. La spesa di lire 1.000 milioni, riautorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 102, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta in ragione di lire 150 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
11. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 8116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
12. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 7/1992 è autorizzato nell'anno 1995 il limite d'impegno di lire 200 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
14. L'onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 8117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
Art. 150
 Acquisto di obbligazioni per il finanziamento
delle imprese commerciali
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese commerciali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 10.600 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d'Italia, con l'interesse non superiore al tre per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata con l'ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore al commercio, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.700 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere complessivo di lire 10.600 milioni fa carico al capitolo 1596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 151
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, dall'articolo 103, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Sono revocati il limite d'impegno di lire 400 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012, dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, ed il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1994 e dall'anno 1995, due limiti d'impegno di lire 200 milioni ciascuno.
5. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003, sono ridotte di lire 600 milioni per ciascuno degli anni medesimi.
9. Lo stanziamento del capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è ridotto dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Le riduzioni relative agli anni dal 1997 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
Art. 153
 Locazione finanziaria alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'articolo 63 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 154

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 156
 Strutture ricettive
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, autorizzata dall'articolo 103, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42 è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 1.000 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
8. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1996, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995, così rideterminata dall'articolo 103, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 157

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 158

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010