Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLO SPORT
Art. 92
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. È revocata la spesa di lire 350 milioni, autorizzata per l'anno 1994 dall'articolo 42 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo 5167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 è autorizzato, nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 50 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
8. L'onere complessivo di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dal comma 10 sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1995 e dall'anno 1996, due limiti d'impegno di lire 300 milioni ciascuno.
15. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996, fa carico al capitolo 5206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 10 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 11 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
3 Comma 12 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 94
 Collegio del mondo unito.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.3.2.)
1. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, rideterminata e così autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 95, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata e rideterminata per le quote di lire 2.000 milioni e rispettivamente di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dagli articoli 87 e 92, comma 17 della legge regionale n. 1/1993, è ridotta di complessive lire 2.500 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 95
 Istituzioni ed attività culturali e scientifiche
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1994, lire 2.100 milioni per l'anno 1995 e lire 3.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 8.200 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La spesa di lire 450 milioni per l'anno 1995 autorizzata con l'articolo 30, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, è ridotta di lire 100 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. La spesa di complessive lire 3.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 1/1993 viene rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, come rideterminata dall'articolo 99, comma 5, della legge regionale n. 1/1993, a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Art. 96
 Tutela dei beni artistici, culturali,
storici e archivistici
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 60/1976, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
7. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 52/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale n. 60/1976 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
12. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
15. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
17. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1994 per interventi di ristrutturazione dei locali e degli arredi della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è destinato a coprire gli oneri, comprensivi di spese tecniche e di progetto, da sostenere a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, al fine di rendere funzionale la sede dell'Archivio e della Biblioteca, nonché per la catalogazione e la conservazione dei beni ivi custoditi.
20. La fruizione pubblica dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile è assicurata con le modalità che sono concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa degli interventi da effettuare e da un preventivo di massima della spesa. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne prevede i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.
23. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 13 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 46, L. R. 4/1999
Art. 98
 Interventi a sostegno di attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 240 milioni fa carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalità previste dal Titolo VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Lega Nazionale di Trieste e Gorizia un finanziamento straordinario una tantum di lire 200 milioni per l'anno 1994 a sostegno delle finalità istituzionali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana, un contributo straordinario di lire 400 milioni per le spese sostenute per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
7. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere complessivo di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 5718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
14. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
15. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale n. 10/1982 il capitolo 5616 precitato viene inserito nell' Elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 12 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 102
 Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 104
 Interventi per lo sport
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il completamento, l'arredamento e l'acquisto di attrezzature tecnologiche del Palazzetto dello sport. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il finanziamento predetto può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
5. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 4 può essere erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
8. Ad integrazione dell'intervento regionale di cui all'articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società Ginnastica Triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni per il perseguimento delle finalità istituzionali.
9. La sovvenzione straordinaria di cui al comma 8 può essere erogata in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabiliste i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
13. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.