Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
TITOLO III
 PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE
Art. 19
 Fondo per l'occupazione
(programma 2.5.3.)
1. Al fine di favorire il sostegno delle attività produttive e dei livelli occupazionali nella regione Friuli- Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA >> un fondo speciale, da gestire con contabilità separata dalla predetta società.
6. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. L'onere di lire 18 miliardi fa carico al capitolo 7240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
2 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 21
 Conferimento straordinario al Fondo regionale per la
protezione civile
per interventi nel settore ambientale
(programma 1.2.2.)
1. Al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è attribuito un finanziamento di lire 10 miliardi per il raggiungimento, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 64/1986, di obiettivi di carattere straordinario attraverso l'attuazione o il finanziamento di progetti in materia di difesa del suolo e di protezione ambientale.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati dai soggetti indicati dall'articolo 10 della legge regionale n. 64/1986 e possono riguardare opere o servizi di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale, di manutenzione o di sistemazione di opere idraulico- forestali, di prevenzione di calamità naturali quali i dissesti franosi in prossimità di centri abitati, di infrastrutture viarie e di reti tecnologiche ovvero di adeguamento di opere civili alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ufficio di piano e con l'Assessore all'ambiente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al comma 1 ed approva le direttive di attuazione degli interventi, aventi ad oggetto le modalità per la redazione dei progetti.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1994.
5. L'onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 4156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Art. 22
1. I finanziamenti assegnati dagli articoli 34, 35, 36, 39, 44, 47, 48, 54, 55, 82, 108 e 110 costituiscono, anche singolarmente, risorse finalizzate oltre che al perseguimento degli interessi pubblici promossi e tutelati dalle singole leggi di settore, al mantenimento della base occupazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, per il triennio 1994-1996, un Comitato interdipartimentale composto dagli Assessori competenti nella materia relativa agli interventi di cui al comma 1. Alle sedute del Comitato partecipa, altresì, con i compiti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.
5. Le Direzioni regionali competenti agli interventi di cui al comma 1 inviano trimestralmente alla Agenzia regionale del lavoro una relazione sugli interventi realizzati con i finanziamenti indicati al comma 1 nella quale sono indicate le ricadute sull'occupazione che si prevedono dall'attuazione di detti interventi.
6. L'Agenzia regionale del lavoro presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sugli effetti delle azioni promosse nell'anno ai sensi del presente articolo sull'occupazione.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.