Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
CAPO II
 NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 184
 Attribuzioni in materia di studi e incarichi
ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7
1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
2 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 1/2005
Art. 186
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9 Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016
Art. 187
 Rimborsi alle Comunità montane e ad altri
Enti locali per l'occupazione giovanile
1. In analogia con quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, a decorrere dall'anno 1993 cessa la corresponsione in favore di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province, Aziende municipalizzate, Unità Sanitarie Locali, Aziende autonome di turismo, Consorzi o Enti di bonifica, Istituti autonomi case popolari e relativi Consorzi, Consorzi di aree industriali, dei rimborsi per le spese relative al trattamento economico di giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Art. 188

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 190

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 195
 Modifica dell'articolo 31 della legge regionale
7 settembre 1987, n. 30
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 31, c. 2 bis, L.R. 30/1987.
Art. 196
1. Nel testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 >> vengono aggiunte le parole: << , nonché, in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione >>.
Art. 197

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 198

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 199

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 200

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 201
 Rinuncia di somme a favore di Enti locali
1. Le somme versate alla Provincia di Gorizia ed al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per lavori di realizzazione del primo lotto del collegamento autostradale tra il casello di Redipuglia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, rispettivamente, per la costruzione di due sovrappassi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, non costituiscono credito dell'Amministrazione regionale. Non costituiscono altresì credito dell'Amministrazione regionale gli interessi maturati sulle somme come sopra dovute dalla Provincia e dal Comune stessi fino all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 19/1995
Art. 202
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 203
<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 204

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 206

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 207

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 210
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 211

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 174, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 L' abrogazione dei commi 1 e 2 ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera f), L. R. 6/2010
Art. 212

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 213
 Modifica della legge regionale
19 febbraio 1990, n. 7
1. All'articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, le date << 30 settembre 1992 >> e << 31 dicembre 1992 >> sono sostituite rispettivamente dalle date << 31 luglio 1994 >> e << 30 settembre 1994 >>.
2. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 7/1990, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale n. 20/1992, la data << 31 dicembre 1993 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1994 >>.
Art. 215

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 14, comma 2, L. R. 6/1996
Art. 216

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 218
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 219

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.
Art. 222

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 26/1997
Art. 223

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
Art. 224

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 36/1996
Art. 225

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 226

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002