Art. 13
Autorizzazione al rimborso di oneri sostenuti dai Comuni
per interventi già ammessi a finanziamento
dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 11
della
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 48 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province sono autorizzate ad utilizzare le somme assegnate con l'
articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, nonché quelle assegnate con l'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per il rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni per gli interventi già ammessi a finanziamento dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con l'approvazione del secondo programma stralcio, limitatamente alle quote relative agli esercizi 1989 e 1990.
2. Possono essere rimborsate le spese documentate, effettivamente sostenute prima della data di entrata in vigore della presente legge che risultino ammissibili a finanziamento ai sensi della normativa regionale in materia di opere pubbliche vigente alla data di aggiudicazione del relativo appalto.
Art. 14
Utilizzo del limite di impegno di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge regionale
7 febbraio 1990, n. 3
1. In deroga a quanto disposto dall'
articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi dell'
articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, in relazione alla quota del limite di impegno assegnato alle Province ai sensi dell'
articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, non impegnata al 31 dicembre 1993, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.