Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 94
 Collegio del mondo unito.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 2.3.2.)
1. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 3.000 milioni per l'anno 1995, rideterminata e cosė autorizzata per la quota di lire 2.000 milioni relativa all'anno 1994 dall'articolo 95, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e autorizzata e rideterminata per le quote di lire 2.000 milioni e rispettivamente di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 dagli articoli 87 e 92, comma 17 della legge regionale n. 1/1993, č ridotta di complessive lire 2.500 milioni, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 e lire 500 milioni per l'anno 1995, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.