Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 91
1. È revocata, in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, a carico del capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.