Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 86
 Interventi per favorire la permanenza
nelle famiglie di persone svantaggiate
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 č autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 4772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4772 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
4. All'articolo 34, comma 16, della legge regionale n. 49/1993, dopo le parole << elevato di pari importo >> mettere il segno dell'interpunzione e sopprimere le parole da << gli oneri derivanti >> a << di bilancio per gli anni successivi >>.