Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 79
 Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000