Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 7
1. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, relativamente al trasferimento alle Comunitą montane del personale dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone, in deroga al meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 26/1993, uno specifico finanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994, per gli oneri fissi ed accessori relativi al personale medesimo, provvisoriamente trasferito presso le Province stesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 26/1993.
3. Per le finalitą previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.