Art. 59
Programmi di investimento
per i trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 55, primo comma, numero 2), e dall'
articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, lettera b), della
legge regionale n. 41/86, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.