Art. 53
Edilizia rurale
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 89, come modificato dall'
articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'
articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, e dall'articolo 94, come modificato dall'
articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 č autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 250 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1997 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.