Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 51
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i seguenti rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono così destinati:
a) gli introiti, pari a lire 2.700 milioni, previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994- 1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse agli Istituti autonomi case popolari (IACP) sul Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché la somma di lire 5.300 milioni destinata per l'anno 1994 alle medesime anticipazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dell'articolo 15, comma 2, lettera b), numero 1), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, sono destinati, per l'ammontare complessivo di lire 8.000 milioni, all'attuazione degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
b) la quota di lire 1.500 milioni degli introiti previsti per l'anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, relativi ai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata, è parimenti destinata all'attuazione, per pari importo, degli interventi a favore di soci di cooperative edilizie previsti dall'articolo 61 bis, comma 1, della legge regionale n. 45/1993, come inserito con l'articolo 199, comma 2;
c) la quota di lire 8.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1995 sul precitato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale n. 75/1982, all'attuazione di interventi per pari importo degli IACP.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale n. 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni degli introiti previsti per l'anno 1996 sul citato capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 non riaffluisce al precitato Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 75/1982.