Art. 210
Riapertura del termine di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge regionale
23 agosto 1985, n. 45
1. Per quanto attiene all'evento grandine di cui al DPGR 3 dicembre 1991, n. 584/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 27 marzo 1992, il termine di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, č riaperto per giorni quindici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.