Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 21
 Conferimento straordinario al Fondo regionale per la
protezione civile
per interventi nel settore ambientale
(programma 1.2.2.)
1. Al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, č attribuito un finanziamento di lire 10 miliardi per il raggiungimento, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale n. 64/1986, di obiettivi di carattere straordinario attraverso l'attuazione o il finanziamento di progetti in materia di difesa del suolo e di protezione ambientale.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati dai soggetti indicati dall'articolo 10 della legge regionale n. 64/1986 e possono riguardare opere o servizi di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale, di manutenzione o di sistemazione di opere idraulico- forestali, di prevenzione di calamitā naturali quali i dissesti franosi in prossimitā di centri abitati, di infrastrutture viarie e di reti tecnologiche ovvero di adeguamento di opere civili alle prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ufficio di piano e con l'Assessore all'ambiente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al comma 1 ed approva le direttive di attuazione degli interventi, aventi ad oggetto le modalitā per la redazione dei progetti.
4. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1994.
5. L'onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 4156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.