Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 203
<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 14/1994