Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 201
 Rinuncia di somme a favore di Enti locali
1. Le somme versate alla Provincia di Gorizia ed al Comune di Torviscosa ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, per lavori di realizzazione del primo lotto del collegamento autostradale tra il casello di Redipuglia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, rispettivamente, per la costruzione di due sovrappassi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, non costituiscono credito dell'Amministrazione regionale. Non costituiscono altresė credito dell'Amministrazione regionale gli interessi maturati sulle somme come sopra dovute dalla Provincia e dal Comune stessi fino all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 19/1995