Art. 194
Progetti esecutivi del Parco urbano
1. I contributi gią erogati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti esecutivi, compresi nel progetto urbanistico di parco urbano, ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, anche se in presenza di termini di inizio e ultimazione lavori scaduti, possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari per la realizzazione di diversi progetti esecutivi, interessanti aree gią comprese nel progetto urbanistico suddetto.
2. A tal fine i Comuni possono presentare alla Direzione regionale della pianificazione territoriale la domanda di trasferimento del contributo erogato entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando il progetto esecutivo, la cui deliberazione di approvazione attesti espressamente la conformitą di esso al progetto urbanistico di cui al comma 1.