Art. 191
1. I mutui previsti dagli articoli 48 e 55 della
legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, possono essere stipulati per importi definiti sulla base delle risultanze degli esercizi finanziari a tutto il 31 dicembre 1993.
2. I mutui già stipulati per le finalità di cui ai precitati articoli 48 e 55 della
legge regionale n. 47/1993, possono essere ridefiniti e integrati in relazione alle predette risultanze finanziarie.
3. In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, provvede, ove necessario, ad integrare le condizioni già determinate ai sensi degli articoli 48, comma 2, e 55, comma 2, della
legge regionale n. 47/1993.