Art. 189
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è previsto lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1994.