Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 184
 Attribuzioni in materia di studi e incarichi
ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7
1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalitą istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacitą professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
2 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 1/2005