Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 164
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali nelle zone montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare, con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 130, obbligazioni emesse dall'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, fino alla concorrenza della spesa di lire 12.800 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.550 milioni per l'anno 1994, di lire 4.050 milioni per l'anno 1995, di lire 1.200 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 7.800 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 1594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994 - 1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. La quota autorizzata per l'anno 1997 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 16/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 10, L. R. 13/2000
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 12, comma 15, L. R. 13/2000
7 Ripristinate parole al comma 1bis ad opera dell'art. 7, comma 33, L.R. 23/2001.