Art. 140
Attuazione dell'obiettivo 5 b)
previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CEE)
n. 2081/1993 nei territori montani
(programma 3.2.4.)
1. Nell'ambito delle finalitā previste dall'articolo 117, comma 1, relativamente agli interventi finalizzati allo sviluppo dei territori montani, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni, a titolo di cofinanziamento della Regione degli interventi medesimi.
2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna provvede al coordinamento degli interventi attuativi dell'articolo 117, comma 1, nei territori montani sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 7597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.