Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 129
Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 79, primo comma, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
è autorizzata la spesa complessiva di lire 45 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
2.
Il predetto onere complessivo di lire 45 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.