Art. 119
Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dalla
legge 29 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla
legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1994, lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e lire 4.000 milioni per l' anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 11.350 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.