Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 111
1. Per le finalitā previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 č autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Note:
1 Il comunicato relativo all' esame del presente articolo da parte della Commissione dell' Unione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 1996.