Art. 10
Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
1991, n. 65
(programma 0.7.1.)
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.