Art. 184
Attribuzioni in materia di studi e incarichi
ai sensi dell'art. 69, comma 3, della legge regionale 1
marzo 1988, n. 7
1. Le Direzioni centrali, in attuazione dell'
articolo 1, primo comma, numero 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), nell'ambito delle materie di propria competenza, possono dare in affidamento a personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 98, L. R. 2/2000
2 Abrogato il comma 2, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 1/2005
Art. 186
Iscrizione del personale regionale all'INPDAP
(programma 0.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981 - 31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'
articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'
articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9 Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016
Art. 189
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. Per quanto disposto dal comma 1, sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, è previsto lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1994.
Art. 194
Progetti esecutivi del Parco urbano
1. I contributi già erogati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di progetti esecutivi, compresi nel progetto urbanistico di parco urbano, ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, anche se in presenza di termini di inizio e ultimazione lavori scaduti, possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari per la realizzazione di diversi progetti esecutivi, interessanti aree già comprese nel progetto urbanistico suddetto.
2. A tal fine i Comuni possono presentare alla Direzione regionale della pianificazione territoriale la domanda di trasferimento del contributo erogato entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, allegando il progetto esecutivo, la cui deliberazione di approvazione attesti espressamente la conformità di esso al progetto urbanistico di cui al comma 1.
Art. 202
2. Per quanto concerne i finanziamenti ed i contributi concessi dall'1 gennaio 1987, la relativa imposta sul valore aggiunto dovuta dagli enti di cui al comma 1, può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altre opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché per manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.
3.
I lavori e le iniziative di cui al comma 2 possono concernere in particolare:
a) la costruzione di nuove opere infrastrutturali;
b) l'adeguamento ed il miglioramento di opere preesistenti;
c) l'acquisto di attrezzature e mezzi meccanici;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed attrezzature;
e) l'acquisto di aree;
f) il pagamento di cauzioni, di canoni demaniali e similari;
g) il pagamento di maggiori oneri per spese tecniche e generali;
h) l'acquisto e la sistemazione degli uffici degli enti.
4. La dimostrazione dell'avvenuto reimpiego delle somme recuperate deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 per quanto concerne le somme recuperate entro il 31 dicembre 1993, ed entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il recupero è avvenuto per quanto concerne le somme recuperate a partire dall'1 gennaio 1994.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 13/1998
2 Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 210
Riapertura del termine di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge regionale
23 agosto 1985, n. 45
1. Per quanto attiene all'evento grandine di cui al DPGR 3 dicembre 1991, n. 584/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 27 marzo 1992, il termine di cui all'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, come modificato dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, è riaperto per giorni quindici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 214
Investimenti migliorativi degli impianti
alienati dall'ERSA
2. L'assunzione, da parte delle cooperative agricole, dell'impegno ad effettuare gli investimenti di cui al comma 1 costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Nel contratto di trasferimento di proprietà viene indicato il termine entro il quale le cooperative agricole effettuano gli investimenti di cui al comma 1.
4. Ai fini del comma 1 si applicano le limitazioni settoriali di cui al Regolamento ( CEE ) n. 866/90, i criteri di scelta per la selezione degli investimenti previsti dalla
decisione della Commissione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 e la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore dei prodotti lattiero-caseari.
Art. 218
Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2000, non è ammessa la presentazione alla Direzione regionale dell'industria di domande intese ad ottenere gli interventi contributivi previsti dalle seguenti normative:
a) dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25;
b) dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
3. Le domande presentate alla Direzione regionale dell'industria, tendenti ad ottenere i benefici di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, restano valide purché presentate antecedentemente alla data del 31 dicembre 1993.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 175, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 175, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 175, comma 3, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 16/1996
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 2, L. R. 16/1996
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 228
Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.445.910.073.916, suddiviso in ragione di lire 877.092.973.916 per l'anno 1994, lire 238.108.550.000 per l'anno 1995 e lire 330.708.550.000 per l'anno 1996, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e parallelamente un maggior onere di lire 32.000 milioni per l'anno 1996 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 128.660 milioni, suddiviso in ragione di lire 54.480 milioni per l'anno 1994, di lire 64.380 milioni per l'anno 1995 e di lire 9.800 milioni per l'anno 1996.