Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 89
 Sovvenzioni ai Consorzi fra enti locali
per l'assistenza alle persone handicappate
(programma 2.2.4.)
2. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata sulla base di apposite convenzioni fra i Consorzi e le Unità sanitarie locali secondo uno schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.
3. La sovvenzione da attribuire a ciascun ente destinatario ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 59/1986 è determinata in misura non superiore al sessantacinque per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività indicate al comma 1 e comunque non inferiore al contributo concesso nel precedente esercizio finanziario.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 11.500 milioni per l'anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 11.500 milioni fa carico al capitolo 4967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.