Art. 8
Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio
per la consultazione referendaria sulla candidatura
per le Olimpiadi invernali
(programma 0.6.2.)
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
3. Per le finalitą previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.