Art. 79
Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici
(programma 2.1.3.)
1.
A decorrere dal 1 gennaio 1994 le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla gestione dei servizi riguardanti:
a) i consultori familiari pubblici e privati convenzionati;
b) la tutela della salute mentale;
c) la tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) la disinfestazione del territorio dai ratti.
2.
Dalla medesima data le Unità sanitarie locali della regione provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla concessione di contributi e sussidi finalizzati:
a) al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
b) al rimborso degli oneri sostenuti dai soggetti nefropatici per il trattamento di dialisi nonché per la tipizzazione, il trapianto del rene e per la successiva assistenza.
8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
9.
Ai fini di cui al comma 4, le risorse autorizzate per l'anno 1994 con il comma 8 sono così ripartite fra gli interventi di cui ai commi 1 e 2:
a) per lire 3.000 milioni ai consultori familiari pubblici e privati;
b) per lire 3.000 milioni alla tutela della salute mentale;
c) per lire 1.000 milioni alla tutela della salute dei tossicodipendenti;
d) per lire 400 milioni alla disinfestazione del territorio dai ratti;
e) per lire 100 milioni al rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi;
f) per lire 2.500 milioni ai sussidi a favore dei soggetti nefropatici.
10. Il predetto onere complessivo di lire 30.000 milioni fa carico al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
11.
In relazione al disposto di cui ai commi da 1 a 7, a decorrere dall'anno 1994, sono abrogati:
a) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81;
b) l'articolo 17, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21;
c) la legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
d) l'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;
e) la legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
f) gli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
8 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
9 Comma 6 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
10 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000