Art. 58
Progetti e realizzazioni di risparmio energetico
nel campo dell'edilizia pubblica
(programma 1.6.2.)
1. Al fine di sostenere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia pubblica e in attesa della predisposizione del Piano regionale previsto dall'
articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa dell'investimento ammissibile per la realizzazione degli interventi individuati dall'
articolo 8 della legge n. 10/1991, da parte di Enti locali e Unità sanitarie locali sul proprio patrimonio edilizio.
2. Con regolamento di esecuzione da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono disciplinati i criteri di valutazione delle domande nonché le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.