Art. 43
Interventi urgenti di sistemazione idraulica
(programma 1.2.2.)
1. Nell'ambito delle finalità e delle attribuzioni previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, e 12, primo e secondo comma, della
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, in via d'urgenza, interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione dalle esondazioni, nonché di difesa del territorio, lungo l'alveo del torrente Versa. A tal fine è conferito al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'
articolo 33 della legge regionale n. 64/1986 l'importo di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.