Art. 40
Opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica
(programma 1.2.1.)
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della
legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'
articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, č autorizzata la spesa complessiva di lire 8.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994, lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Nell'ambito delle finalitā e delle attribuzioni previste dagli articoli 6 e 7 della
legge regionale n. 38/1985 e dall'
articolo 2 della legge regionale n. 54/1985, e con le modalitā ivi previste, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad attuare interventi straordinari di sistemazione idraulica e di prevenzione delle esondazioni dei corsi d'acqua minori nel territorio del Comune di Manzano.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.