<< 2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti già destinati all'assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore:a) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
d) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. >>.