<< 1. Nella determinazione del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 48, terzo comma, lettera a), della
legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, si tiene conto anche delle ristrutturazioni attuate dalle Aziende di trasporto e delle conseguenti riduzioni delle percorrenze di esercizio.