<< In deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario č autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.
Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria. >>.